Comuni Italiani Art. 17 - Nomina della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Borgone Susa (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgonesi

Statuto Comune di Borgone Susa

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 17 - Nomina della Giunta Comunale
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta comunale sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale e l'eventuale sostituzione degli Assessori dimissionari o sostituiti deve avvenire entro quindici giorni.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
Non possono comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 16 - Composizione della Giunta Comunale
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