Comuni Italiani Art. 2 - Finalità del Comune. Statuto Comunale di Borgone Susa (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgonesi

Statuto Comune di Borgone Susa

Titolo I - Principi Generali
Art. 2 - Finalità del Comune
1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle atre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

3. L'azione amministrativa deve considerare le seguenti finalità:
d) riconoscimento del pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune. A tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
e) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la socializzazione delle persone;
f) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
g) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
h) sostegno alle realtà di cooperazione per la realizzazione di obiettivi a carattere mutualistico e sociale;
i) tutela delle persone e delle famiglie, valorizzazione delle fonti sociali della maternità e della paternità, sostegno per la corresponsabilità dei genitori nell' impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e garanzia per il diritto allo studio e per la formazione culturale e professionale, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
j) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
k) garanzia e sostegno per la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
l) riconoscimento delle pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

4. Il Comune esercita, mediante organi politici e democratici assegnati, funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

5. Il Comune può intraprendere iniziative di gemellaggio con Comuni italiani e stranieri, organizzare scambi e visite culturali, ricevere delegazioni.

 
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