Comuni Italiani Art. 29 - Associazionismo e Volontariato. Statuto Comunale di Borgone Susa (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgonesi

Statuto Comune di Borgone Susa

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Art. 29 - Associazionismo e Volontariato
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. La Giunta comunale, su specifica istanza, registra le associazioni che operano sul territorio, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con la Costituzione Italiana o con le leggi dello Stato.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la "consulta della associazioni".

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Diritti delle Associazioni
Art. 28 - Consiglio Comunale dei Ragazzi
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