| 1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, a norma dell'art. 16, 1°, 2°, 3°, 4° comma, legge 7.8.1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, 24° comma, legge 15.5.1997 n. 127. 2. Decorso senza riscontro il termine di quarantacinque giorni dall'inoltro della richiesta, il Comune può prescindere dal parere. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti 1° e 2° comma, non si applicano in caso di pareri che debbono essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. |