Comuni Italiani Art. 16 - Decadenza. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi

Statuto Comune di Bricherasio

Parte Strutturale
Titolo I: gli Organi Istituzionali
Capo IV: I Consiglieri Comunali
Art. 16 - Decadenza
1. Il Consigliere Comunale decade:
a) per il verificarsi di impedimenti, di incompatibilità o di incapacità contemplate dalla legge;
b) per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. Il Consigliere Comunale ha facoltà di far valere le cause di giustificazione, depositando scritti e documenti presso la segreteria del Comune, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, il quale comunque non potrà essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e può essere avviata d'Ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

 
Altri Articoli:
Art. 17 - Dimissioni, Surrogazione e Supplenza dei Consiglieri Comunali.
Art. 15 - Consigliere Anziano
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