Comuni Italiani Art. 31 - Referendum. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi

Statuto Comune di Bricherasio

Parte Funzionale
Titolo II: Istituti di Partecipazione
Capo II: la Partecipazione Popolare
Art. 31 - Referendum
1. Sono consentiti i referendum abrogativi, consultivi e propositivi in materie di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali e tariffe, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente nonché le materie che sono già state oggetto di precedente referendum nell'ultimo quinquennio.

3. La proposta di referendum, sottoscritta da almeno cinque Consiglieri o da un terzo del corpo elettorale, dev'essere inoltrata al Consiglio Comunale. L'ammissibilità dell'oggetto è verificata da una Commissione composta dal Difensore Civico che la presiede, dal Segretario Comunale e dai Capigruppo Consiliari, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario. La stessa Commissione verificherà la regolarità delle firme, debitamente autenticate, raccolte dopo l'ammissione del referendum.

4. I referendum, indetti dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, debbono avvenire entro novanta giorni dall'esecutività del provvedimento di indizione e non possono avvenire in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

5. Il referendum è valido se vi abbiano partecipato oltre 50% degli aventi diritto.

 
Altri Articoli:
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Art. 30 - Procedure per L'ammissione di Istanze, Petizioni e Proposte
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