Comuni Italiani Art. 44 - Beni Patrimoniali. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi

Statuto Comune di Bricherasio

Parte Finanziaria
Titolo I: Finanza e Contabilità
Capo III: Proprietà Comunale
Art. 44 - Beni Patrimoniali
1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile gli edifici destinati a sede di uffici pubblici con i loro arredi e tutti gli altri beni destinati a un pubblico servizio. Essi non sono alienabili, usucapibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi necessari per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. Essi sono soggetti alle comuni regole del diritto privato, eccettuata l'alienazione che deve avvenire nelle forme del diritto pubblico.

 
Altri Articoli:
Art. 45 - Inventario
Art. 43 - Beni Demaniali
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