Comuni Italiani Art. 13 - Consiglieri. Statuto Comunale di Brosso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brossesi o brossolesi

Statuto Comune di Brosso

Parte 01 - Ordinamento Strutturale
Titolo 01 - Organi Elettivi
Art. 13 - Consiglieri
01. la posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunitą alla quale costantemente rispondono.

02. le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal pił anziano di etą.

03. le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

04. le dimissioni acquistano efficacia immediata nei confronti del dimissionario che perde le funzioni del suo ufficio. le stesse possono essere sempre ritirate prima della adunanza consiliare, e diventano irrevocabili solo dopo la presa d'atto del consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
Art. 12 - Attribuzioni delle Commissioni
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