Comuni Italiani Art. 13 - Commissioni. Statuto Comunale di Brusasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brusaschesi

Statuto Comune di Brusasco

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 13 - Commissioni
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo di indagine, di inchiesta.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. La deliberazione di istituzione delle Commissioni di cui al comma 1 dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano, ed esprimono dei pareri obbligatori ma non vincolanti.

 
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