Comuni Italiani Art. 2 - Finalità. Statuto Comunale di Brusasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brusaschesi

Statuto Comune di Brusasco

Elementi Costitutivi
Art. 2 - Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazione di volontariato, con particolare attenzione ai minori, agli anziani, ai portatori di handicap;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
e) la partecipazione alla storia europea, che è anche storia di Comuni, di localismi, di regionalismo, federalismo e perciò garanzia di rispetto di tali valori garantisce le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n.123;
f) la creazione e rivalutazione delle forme del quotidiano, dell'arte povera e della non arte;
g) a favorire la scuola e la formazione, intese come processo d'acquisizione permanente rivolta tanto ai giovani come agli adulti;
h) al rafforzamento in luogo dell'azione culturale nell'insieme del territorio, come condizione della capacità di crescita, di ricerca innovativa e di flessibilità di fronte al cambiamento;
i) attivazione come base della piramide istituzionale, della vita culturale quotidiana, della promozione del turismo locale, nel paesaggio urbano e agreste, dell'organizzazione e gestione sociale dello spazio culturale del mondo rurale;
l) alle responsabilità sulle biblioteche municipali, sui musei, sulle attrazioni locali, sulle scuole di musica ed arte, sulla promozione dello sport agonistico ed amatoriale;
m) l'insieme delle iniziative tendenti a valorizzare e soddisfare i bisogni fisici economici ed intellettuali dei cittadini;
n) allo sviluppo dei servizi di volontariato e solidarietà diretti all'intera collettività, con proprio ruolo utile nel meccanismo della vita comunitaria che, non è espressione di potere, ma è servizio nei confronti degli altri;
o) alla massima circolazione delle informazioni di cui il Comune è in possesso fra tutte le pubbliche amministrazioni così da consentire la possibilità di fruire su tutto il territorio nazionale, ai sensi del primo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 267/2000.

 
Altri Articoli:
Art. 3 - Programmazione e Forme di Cooperazione.
Art. 1 - Principi Fondamentali
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