Comuni Italiani Art. 65 - Referendum. Statuto Comunale di Brusasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brusaschesi

Statuto Comune di Brusasco

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo III - Referendum - Diritto di Accesso
Art. 65 - Referendum
1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Il referendum può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materia di competenza del Comune di Brusasco.
3. Il referendum non è ammesso:
a) in materia di imposte, tasse, rette e tariffe,
b) per gli atti di designazione, nomina e revoca;
c) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune e dei suoi enti strumentali;
d) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendarie nell'ultimo lustro.

4. Il quesito referendario deve rispondere a requisiti di chiarezza ed omogeneità.

5. Il referendum può essere indetto a iniziativa di:
a) un numero di elettori del Comune di Brusasco non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali;
b) il Consiglio Comunale.

6. Quando la consultazione referendaria riguarda la revoca o la modifica di un atto amministrativo, fatta eccezione per i referendum concernenti regolamenti del Comune, atti di pianificazione urbanistica generale od esecutiva, piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale, piani per la disciplina del traffico e dei trasporti, la richiesta deve essere presentata al Sindaco entro sessanta giorni dalla data in cui l'atto è divenuto esecutivo. Le operazioni di voto si svolgeranno entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

7. La richiesta di referendum è avanzata da un comitato promotore composto di almeno tre cittadini scritti nelle liste elettorali del Comune che cura la raccolta delle firme.

8. L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle firme presso la Segreteria del Comune. Il comitato promotore può organizzare ulteriori punti di raccolta. Tutte le firme devono essere autenticate.

9. Al comitato promotore vanno notificate tutte le determinazioni del Comune concernenti la richiesta di referendum.

10. L'ente può adottare apposito regolamento per la ulteriore disciplina della consultazione referendaria.

 
Altri Articoli:
Art. 66 - Effetti del Referendum
Art. 64 - Partecipazione alle Commissioni
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