Comuni Italiani Art. 68 - Diritto di Informazione. Statuto Comunale di Brusasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brusaschesi

Statuto Comune di Brusasco

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo III - Referendum - Diritto di Accesso
Art. 68 - Diritto di Informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo Comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazia ciò destinati, situati nelle Vie e nelle Piazze.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un Messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le Ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti ed Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

7. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire all'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra-enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti agli artt. 26 Legge 7/08/1990 n. 241.

 
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