Comuni Italiani Art. 30 - Consultazioni. Statuto Comunale di Bruzolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruzolesi

Statuto Comune di Bruzolo

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo III - Modalità di Partecipazione
Art. 30 - Consultazioni
1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni, avviate dall'Amministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, dell'interlocuzione attraverso questionari, del coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formano oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione, la quale dà, comunque, riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti.

4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

 
Altri Articoli:
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Art. 29 - Valorizzazione delle Forme Associative ed Organi di Partecipazione
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