Comuni Italiani Art. 35 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Bruzolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruzolesi

Statuto Comune di Bruzolo

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo III - Modalità di Partecipazione
Art. 35 - Difensore Civico
1 A garanzia dell'imparzialità, del buon andamento della pubblica amministrazione ed al fine del controllo sulle deliberazioni, può essere istituito l'ufficio del difensore civico.

2 Il difensore civico può essere scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, con la Provincia di Torino o con la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia.

3 Nel caso di istituzione, il Regolamento disciplinerà le modalità di nomina, elezione, decadenza, revoca e surrogazione, le procedure di intervento del difensore civico, nonché l'indennità di funzione.

 
Altri Articoli:
Art. 36 - Principi e Criteri Informatori dell'Azione Amministrativa
Art. 34 - Accesso agli Atti
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