Comuni Italiani Art. 15 - Commissioni. Statuto Comunale di Busano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini busanesi

Statuto Comune di Busano

Titolo II - Organi Istituzionali
Art. 15 - Commissioni
Il Consiglio Comunale, nello svolgimento delle proprie attività, potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali, di cui può avvalersi secondo le necessità per il miglior esercizio delle sue funzioni.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la chiamata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Attribuzioni delle Commissioni
Art. 14 - Convocazione, Sessioni, Numero Legale per la Validità delle Sedute
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