Comuni Italiani Art. 23 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Busano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini busanesi

Statuto Comune di Busano

Titolo II - Organi Istituzionali
Art. 23 - Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento della propria attivitā la Giunta si uniforma al principio della collegialitā.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unitā d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilitā delle decisioni.

La Giunta č convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validitā delle sedute č richiesto l'intervento della metā dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di paritā prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta Consiglieri Comunali, funzionari del Comune, cittadini o autoritā, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Il Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Competenze della Giunta
Art. 22 - Composizione della Giunta
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