Comuni Italiani Art. 46 - Referendum Consultivi. Statuto Comunale di Busano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini busanesi

Statuto Comune di Busano

Titolo V - Forme Associate di Cooperazione
Art. 46 - Referendum Consultivi
Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

Sono escluse dal referendum le materie concernenti i tributi locali, gli atti di bilancio, le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

L'iniziativa dei referendum viene presa dal Consiglio Comunale o su proposta del quaranta per cento degli elettori del Comune. Le sottoscrizioni di tale proposta dovranno essere autenticate nelle forme di Legge.

Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposita normativa che, approvata dal Consiglio Comunale, viene successivamente depositata presso la Segreteria a disposizione dei cittadini.

Il referendum non è valido se non partecipa oltre la metà più uno degli aventi diritto.

I referendum consultivi non hanno luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 47 - Effetti dei Referendum
Art. 45 - Procedura per l'Ammissione di Istanze, Petizioni e Proposte
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