Comuni Italiani Art. 13 - Adunanze del Consiglio. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi

Statuto Comune di Bussoleno

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 13 - Adunanze del Consiglio
1 - Il Consiglio si riunisce con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati, nelle sedute di 2° Convocazione è sufficiente la presenza di quattro Consiglieri.

2 - Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle.

3 - Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge.

4 - Per gli atti di nomina è sufficiente salva diversa disposizione di legge, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti il più anziano di età.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
Art. 12 - Sessioni e Convocazioni
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