Comuni Italiani Art. 18 - Commissioni. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi

Statuto Comune di Bussoleno

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 18 - Commissioni
1 - Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagini, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti alla Minoranza.

2 - Le Commissioni Consiliari permanenti nelle materie di competenze verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

3- Il funzionamento, la composizione, i poteri l'oggetto e la durata della commissione verranno disciplinate con apposito regolamento.

4- La delibera di istituzione delle Commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Il Sindaco
Art. 17 - Gruppi Consiliari
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