Comuni Italiani Art. 22 - Attribuzione di Organizzazione. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi

Statuto Comune di Bussoleno

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 22 - Attribuzione di Organizzazione
1 - Il Sindaco stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e la presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri.

2- Esercita il potere di polizia nelle adunanze Consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco.

3- Riceve le interrogazioni e le mozioni ed interpellanze da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza Consiliare.

4- Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualsiasi natura e decide con proprio atto la Costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.

5- Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque commesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

6- Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Il Vice Sindaco
Art. 21 - Attribuzione di Vigilanza
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