Comuni Italiani Art. 30 - Funzionamento. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi

Statuto Comune di Bussoleno

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 30 - Funzionamento
1- La Giunta č convocata dal Sindaco e dallo stesso presieduta. Il Sindaco coordina controlla l'attivitā degli assessori e stabilisce l'O.d.G. anche tenuto conto delle proposte di singoli assessori.

2- Le modalitā di convocazione e funzionamento sono regolate in modo informale.

3- Le sedute sono valide se sono presenti quattro componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4- Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Competenze della Giunta
Art. 29 - Nomina
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