Comuni Italiani Art. 67 - Le Ordinanze del Sindaco. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi

Statuto Comune di Bussoleno

Titolo X - Parte Normativa
Art. 67 - Le Ordinanze del Sindaco
1- Il Sindaco emana Ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 38 L. 8/6/1990 N. 142 comma 2 e comma 2 bis introdotto dalla L. 3 Agosto 1999 n. 265 art. 11 comma 16.

2- Le ordinanze di cui al precedente comma sono pubblicate all'albo pretorio per giorni 15 e durante lo stesso periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili e consultabili da qualunque persona interessata.

3- In caso di assenza del Sindaco le ordinanze di cui al comma 1° sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi delle norme del presente statuto.

 
Altri Articoli:
Art. 68 - I Regolamenti
Art. 66 - Attività Contrattuale
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