Comuni Italiani Art. 2 - Autonomia. Statuto Comunale di Caluso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini calusiesi

Statuto Comune di Caluso

Titolo I - Principi Generali
Art. 2 - Autonomia
1. Il Comune di Caluso si riconosce in un sistema statuale di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali. Esso ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri Regolamenti, e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della Comunità di Caluso ispirando la propria attività ai valori ed agli obiettivi della Costituzione nonché ai seguenti principi:
a) promozione della partecipazione dei cittadini singoli o associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune anche attraverso il sostegno e le valorizzazioni dell'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione della iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
c) riconoscimento della pratica sportiva come valorizzazione della persona umana, per un miglioramento della qualità di vita dell'individuo e, quindi della collettività.
d) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali , ambientali, storiche, architettoniche, delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e della lingua locale favorendone l'uso e l'apprendimento;
e) effettività del diritto allo studio e alla cultura;
f) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
g) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

 
Altri Articoli:
Art. 3 - Territorio e Sede Comunale
Art. 1 - Definizione
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