Comuni Italiani Art. 38 - Contributi alle Associazioni. Statuto Comunale di Caluso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini calusiesi

Statuto Comune di Caluso

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo II - Associazionismo e Volontariato
Art. 38 - Contributi alle Associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

 
Altri Articoli:
Art. 39 - Volontariato
Art. 37 - Associazionismo
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