Comuni Italiani Art. 40 - Nomina. Statuto Comunale di Caluso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini calusiesi

Statuto Comune di Caluso

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo III - Difensore Civico
Art. 40 - Nomina
1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale è data comunicazione della nomina della Giunta Comunale.

2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

 
Altri Articoli:
Art. 41 - Incompatibilità e Decadenza
Art. 39 - Volontariato
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Caluso
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Caluso

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Cambiano Comune di Cafasse Lista