Comuni Italiani Art. 52 - Organizzazione degli Uffici e del Personale. Statuto Comunale di Caluso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini calusiesi

Statuto Comune di Caluso

Titolo V - Uffici e Personale
Capo I - Uffici
Art. 52 - Organizzazione degli Uffici e del Personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformitą alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo criteri di funzionalitą ed economicitą di gestione anche mediante ausilio delle tecnologie informatiche.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicitą.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 
Altri Articoli:
Art. 53 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 51 - Principi Strutturali e Organizzativi
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