Comuni Italiani Art. 7 - Programmazione e Cooperazione. Statuto Comunale di Caluso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini calusiesi

Statuto Comune di Caluso

Titolo I - Principi Generali
Art. 7 - Programmazione e Cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione economico-sociale e territoriale, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia e con la Regione informando i rispettivi rapporti ai principi di equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. Favorisce l'esercizio associato di funzioni e servizi attraverso convenzioni, Consorzi, Unioni di Comuni, accordi di programma e ogni altra forma consentita dalla Legge.

 
Altri Articoli:
Art. 8 - Organi
Art. 6 - Consiglio Comunale dei Ragazzi
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