1) I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà ovvero, nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. 2) I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri. 3) E' istituita, presso il Comune di Campiglione Fenile la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 13 - comma 3° - del presente statuto nonchè dall'art. 31 - comma 7° ter - della Legge 142/1990 e ss.mm. e ii.. la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale. 4) I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune. 5) Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato. 6) I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco. |