Comuni Italiani Art. 17 - Attribuzioni di Amministrazione. Statuto Comunale di Campiglione Fenile (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini campiglionesi e fenilesi

Statuto Comune di Campiglione Fenile

Titolo 2° - Ordinamento Strutturale
Capo 2° - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 17 - Attribuzioni di Amministrazione
1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare, il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonchè l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della Legge 8/6/1990, nr. 142 e ss.mm. e ii.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa eventuale deliberazione della giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale.

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e documentabili.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Attribuzioni di Vigilanza
Art. 16 - Sindaco
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