Comuni Italiani Art. 23 - Giunta Comunale. Statuto Comunale di Campiglione Fenile (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini campiglionesi e fenilesi

Statuto Comune di Campiglione Fenile

Titolo 2° - Ordinamento Strutturale
Capo 2° - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 23 - Giunta Comunale
1) La Giunta č organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune, impronta la propria attivitā ai princėpi della trasparenza e dell'efficienza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalitā dell'ente nel quadro degli indirizzi generale ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attivitā amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attivitā.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Composizione
Art. 22 - Dimissioni e Impedimento Permanente del Sindaco
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