Comuni Italiani Art. 24 - Composizione. Statuto Comunale di Campiglione Fenile (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini campiglionesi e fenilesi

Statuto Comune di Campiglione Fenile

Titolo 2° - Ordinamento Strutturale
Capo 2° - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 24 - Composizione
1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

2) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative e professionali.
Il Sindaco attribuisce ad un assessore la carica di vicesindaco per lo svolgimento delle funzioni vicarie.

3) Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4) Gli assessori entrano in carica all'atto della notifica della nomina e fatta salva l'accettazione della stessa.

5) I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Nomina
Art. 23 - Giunta Comunale
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Campiglione Fenile
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Campiglione Fenile

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Candia Canavese Comune di Cambiano Lista