Comuni Italiani Art. 28 - Partecipazione Popolare. Statuto Comunale di Campiglione Fenile (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini campiglionesi e fenilesi

Statuto Comune di Campiglione Fenile

Titolo 2° - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo 1° - Partecipazione e Decentramento
Art. 28 - Partecipazione Popolare
1) Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialitą e la trasparenza.

2) La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3) Il Consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalitą con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

4) Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

5) Ai fini di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni cittadine;
b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Associazionismo
Art. 27 - Competenze
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