Comuni Italiani Art. 3 - Territorio e Sede Comunale. Statuto Comunale di Campiglione Fenile (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini campiglionesi e fenilesi

Statuto Comune di Campiglione Fenile

Titolo 1° - Principi Generali
Art. 3 - Territorio e Sede Comunale
1) Il territorio del Comune si estende per 11,2 kmq. ed è compreso trai territori dei Comuni di Cavour, Bricherasio e Bibiana.

2) Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Campiglione Fenile, Piazza Marchese Casimiro di San Germano.

3) Le adunanze degli organi collegiali si svolgono, normalmente, nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità ovvero per particolari esigenze.

4) All'interno del territorio di Campiglione Fenile non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

 
Altri Articoli:
Art. 4 - Stemma e Gonfalone
Art. 2 - Finalità
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