1) Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale. 2) Non possono essere indetti referendum: a) in materia di tributi locali e di tariffe; b) su attivitą amministrative vincolate da leggi statali o regionali; c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. 3) I soggetti promotori del referendum possono essere: a) il trenta per cento del corpo elettorale; b) il Consiglio Comunale. 4) I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali regionali, provinciali e comunali. 5) Apposito regolamento disciplina le modalitą di svolgimento del referendum. 6) In particolare il regolamento deve prevedere: a) i requisiti di ammissibilitą; b) i tempi; c) le condizioni di accoglimento; d) le modalitą organizzative; e) i casi di revoca e sospensione; f) le modalitą di attuazione. 7) Il quesito sottoposto a referendum č approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se č raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. 8) Se l'esito č stato favorevole, il Sindaco č tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. 9) Entro lo stesso termine, se l'esito č stato negativo, il Sindaco ha facoltą di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. |