Comuni Italiani Art. 38 - Diritto di Informazione. Statuto Comunale di Campiglione Fenile (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini campiglionesi e fenilesi

Statuto Comune di Campiglione Fenile

Titolo 2° - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo 3° - Modalità di Partecipazione
Art. 38 - Diritto di Informazione
1) Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2) La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo Comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi, eventuali, ulteriori spazi da definirsi con atto della Giunta comunale.

3) L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4) Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificato all'interessato.

5) Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti, associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissioneall’Albo Pretorio Comunale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

6) Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario per darne opportuna ed adeguata divulgazione.

 
Altri Articoli:
Art. 39 - Istanze
Art. 37 - Accesso agli Atti
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