1) Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge. 2) L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, č rieleggibile per una sola volta ed č revocabile per inadempienza nonchč quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato. 3) L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolaritā contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto del bilancio. 4) Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivitā ed economicitā della gestione. 5) L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolaritā nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale. 6) L'organo di revisione risponde della veritā delle proprie attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia. 7) All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonchč alla partecipazione del servizio di controllo interno per la valutazione dell'attivitā dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993, nr. 29 e ss.mm. e ii.. |