1) Le modificazioni dello statuto e dei regolamenti devono essere apportate nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello statuto stesso. 2) Le modifiche allo statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati: qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 3) Nella stessa seduta può avere luogo ad una sola votazione. 4) Le eventuali deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 4 - comma 3° della Legge 8 giugno 1990, nr. 142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto e dall'ultima modifica od integrazione, fatte salve, comunque, le modifiche legislative che comportano interventi autoritativi per l'adeguamento dello stesso. 5) La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto 6) L'entrata in vigore di nuove leggi che enuncino principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. |