Comuni Italiani Art. 28 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi

Statuto Comune di Candia Canavese

Titolo I - Organi del Comune
Art. 28 - Funzionamento della Giunta
(ex art. 32)

1. La Giunta č convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attivitā degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalitā di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della Giunta sono di regola segrete ma di volta in volta ed all'unanimitā dei presenti possono essere rese pubbliche per una maggior trasparenza dell'attivitā amministrativa, o possono essere chiamati ad intervenire alle sedute esperti per fornire chiarimenti o pareri sui singoli provvedimenti.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Competenze
Art. 27 - Nomina e Prerogative
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