Comuni Italiani Art. 34 - Attribuzioni di Vigilanza. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi

Statuto Comune di Candia Canavese

Titolo I - Organi del Comune
Art. 34 - Attribuzioni di Vigilanza
(ex art. 37)

1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i legali rappresentanti delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
c) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 35 - Attribuzioni di Organizzazione
Art. 33 - Attribuzioni di Amministrazione
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