Comuni Italiani Art. 38 - Divieto Generale di Incarichi e Consulenze. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi

Statuto Comune di Candia Canavese

Titolo I - Organi del Comune
Art. 38 - Divieto Generale di Incarichi e Consulenze
(ex art. 41)

1. Al Sindaco, al Vicensindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

 
Altri Articoli:
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Art. 37 - Vicesindaco
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