Comuni Italiani Art. 41 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi

Statuto Comune di Candia Canavese

Titolo I - Organi del Comune
Art. 41 - Mozione di Sfiducia
(ex art. 44)

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso venga approvata una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi in vigore.

 
Altri Articoli:
Art. 42 - Effetti dell'Approvazione della Mozione di Sfiducia
Art. 40 - Dimissioni e Impedimento Permanente del Sindaco
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