Comuni Italiani Art. 44 - Struttura - Organizzazione degli Uffici e del Personale. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi

Statuto Comune di Candia Canavese

Titolo II - Organi Burocratici ed Uffici
Capo I - Uffici
Art. 44 - Struttura - Organizzazione degli Uffici e del Personale
(ex art. 52)

1. Il Comune disciplina con appositi atti le dotazioni organiche del personale e, in conformitą alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta comunale, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale (se nominato) ovvero al Segretario comunale-Direttore Generale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalitą, economicitą della gestione e flessibilitą della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa con verifica della rispondenza ai bisogni e dell'economicitą.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 
Altri Articoli:
Art. 45 - Personale - Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 43 - Principi Strutturali ed Organizzativi
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