Comuni Italiani Art. 9 - Prima Seduta. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi

Statuto Comune di Candia Canavese

Titolo I - Organi del Comune
Art. 9 - Prima Seduta
1. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. Qualora la prima seduta del consiglio non possa avere luogo o si sciolga per mancanza di numero legale, il consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato, con l'osservanza delle norme contenute nel comma 2-ter dell'articolo 1 della legge 81-1993.

 
Altri Articoli:
Art. 10 - Convalida
Art. 8 - Consiglio Comunale
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