Comuni Italiani Art. 23 - Attività Ispettiva e Commissioni di Indagine. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 23 - Attività Ispettiva e Commissioni di Indagine
1. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

3. La modalità ed i termini della convocazione, la disciplina delle adunanze, il sistema di votazione, la decadenza dei consiglieri per motivi di assenza, il diritto di iniziativa, il dovere di astensione, le modalità di presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, i poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, nonchè quant'altro inerente all'attività ed al funzionamento del Consiglio sono disciplinati dall'apposito regolamento.

 
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