Comuni Italiani Art. 25 - Nomina della Giunta. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 25 - Nomina della Giunta
(riscritto)

1. I componenti della Giunta, tra cui il Vice-sindaco, sono nominati dal Sindaco, che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni

2. In caso di, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

4. Le Cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

5. Le dimissioni degli Assessori vanno presentate al Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle dimissioni stesse.

6. La revoca di uno o più Assessori da parte del Sindaco deve essere comunicata al Consiglio secondo le modalità di cui al comma precedente.

7. Due tra gli Assessori possono essere scelti tra non consiglieri purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

8. Gli Assessori esterni non fanno parte del Consiglio Comunale. Gli stessi possono comunque prendere parte alle sedute consiliari senza diritto di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Funzionamento della Giunta
Art. 24 - Giunta - Composizione
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