Comuni Italiani Art. 30 - Attribuzioni di Amministrazione. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 30 - Attribuzioni di Amministrazione
(modificate lett. h e lettera r)

1.Il Sindaco:

a) è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente;

b) convoca, presiede e formula l'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio Com.le;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

d)coordina l'attività dei singoli assessori;

e) convoca i comizi per i referendum consultivi;

f) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale le proprie dimissioni;

g) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

h) nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

i) nomina e revoca assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;

l) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, è competente a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

m) esercita tutte le funzioni ed adotta tutti gli atti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

n) sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni regionali attribuitegli o delegategli;

o) impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;

p) ha facoltà di delega di cui deve dare comunicazione al Consiglio Comunale;

q) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, da sottoporre al Consiglio Comunale;

r) adotta ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

s) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed esproprio che la legge, genericamente assegna alla competenza del Comune;

t) può conferire al Segretario Com.le particolari funzioni purchè coerenti con la professionalità ed il ruolo dello stesso, in aggiunta a quelle previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

u) nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, il Direttore Generale e i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

v) nomina, conferma e revoca il Segretario Com.le secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal regolamento statale e dal C.C.N.L. di categoria.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Attribuzioni del Sindaco nei Servizi di Competenza Statale
Art. 29 - Sindaco
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