Comuni Italiani Art. 74 - Associazioni. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo II - Associazionismo e Partecipazione
Art. 74 - Associazioni
1. L'area di attività pertinente il Servizio iscrive in un apposito albo, previa istanza degli interessati, le Associazioni (sotto qualunque forma aggregata) operanti sul territorio con finalità di carattere sociale, culturale, ambientale, sportivo, di costume, del tempo libero, celebrazioni e manifestazioni che diano lustro e rinomanza al Comune purché d'interesse della Comunità Candiolese.

2. Le domande di iscrizione, variazione o cancellazione devono pervenire entro il 31 gennaio.

3. L'albo ha durata permanente e quindi non necessita il rinnovo della domanda annuale.

4. Per ogni cancellazione o variazione rispetto all'Albo le Associazioni devono darne comunicazione al Comune.

5. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare al Comune il presidente o responsabile delle Associazioni stesse.

6. Stesso obbligo sussiste per eventuali variazioni.

 
Altri Articoli:
Art. 75 - Organismi di Partecipazione
Art. 73 - Princìpi Generali
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Candiolo
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Candiolo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Canischio Comune di Candia Canavese Lista