Comuni Italiani Art. 83 - Decadenza. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo IV - Difensore Civico
Art. 83 - Decadenza
(riscritto)

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

 
Altri Articoli:
Art. 84 - Mezzi e Prerogative
Art. 82 - Nomina
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Candiolo
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Candiolo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Canischio Comune di Candia Canavese Lista