Comuni Italiani Art. 27 - Riunioni e Assemblee. Statuto Comunale di Canischio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini canischiesi

Statuto Comune di Canischio

Titolo III - Istituti di Partecipazione - Difensore Civico
Capo I - Partecipazione dei Cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e Proposte
Art. 27 - Riunioni e Assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertą e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attivitą politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalitą d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumitą delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Consultazioni
Art. 26 - Partecipazione dei Cittadini
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