Comuni Italiani Art. 33 - Istituzione dell'Ufficio. Statuto Comunale di Canischio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini canischiesi

Statuto Comune di Canischio

Titolo III - Istituti di Partecipazione - Difensore Civico
Capo III - Difensore Civico
Art. 33 - Istituzione dell'Ufficio
1. Č istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialitā, della tempestivitā e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non č sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed č tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

 
Altri Articoli:
Art. 34 - Nomina - Funzioni - Disciplina
Art. 32 - Effetti del Referendum
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